Assicurazioni confrontate da polizzaingegnere.it

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(...) Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza – Ingegneri & Architetti, prevede le seguenti garanzie.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.

Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :

  1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
  2. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
  3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
  4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),

multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per Errore professionale imputabile all’Assicurato (...)

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(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA. L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.

In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. (...)

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(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA. L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.

In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. (...)

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(...) Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un Atto illecito che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - Danni patrimoniali, Danni corporali e materiali, nell’esercizio dell’attività professionale di Ingegnere, Architetto, ingegnere, Perito, Geologo, così come disciplinate dalle leggi vigenti.

Si specifica che la copertura della responsabilità professionale dei chimici è regolata dalle disposizioni dell'allegato A001 per quanto riguarda l’oggetto della copertura.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine od autorizzato dalle competenti autorità e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per la durata dell’Assicurazione. (...)